Il limite di velocità inferiore che l'amministratore della strada pubblica può fissare per alcuni settori, all'interno delle località, non può essere inferiore a:
10 km/h per i tram e 30 km/h per tutti i veicoli ;
20 km/h per i tram e 40 km/h per tutti i veicoli ;
30 km/h per i tram e 50 km/h per tutti i veicoli .