Non deve superare la massa massima ammissibile della combinazione stabilita al momento dell'approvazione del benestare tecnico del veicolo trainante .
Può essere maggiore della massa massima autorizzata della combinazione come specificato nell'approvazione dell'idoneità tecnica del veicolo trainante .
Può essere arbitrario, ma non può superare i limiti fissati dal decreto attuativo .